Art. 77
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[1](Art. 157 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 48, terz'ultimo capoverso, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).
[2]Veglia alla conservazione delle fabbriche, delle biblioteche, dei musei, dei gabinetti ed in generale di tutti gli stabilimenti analoghi, che sono annessi all'Universita'.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva