Art. 85-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((I laureati o diplomati nelle Universita' libere saranno tenuti a pagare per il conseguimento e per il riconoscimento, a tutti gli effetti pubblici, della laurea o del diploma una tassa erariale pari alla differenza tra l'importo complessivo delle tasse pagate nelle Universita' libere e quelle prescritte per le Universita' Regie.
[2]Non e' ammessa la dispensa dal pagamento di detta tassa erariale. Per la dispensa dalle altre tasse valgono le norme prescritte per tale dispensa a favore degli studenti delle Universita' Regie.
[3]Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immatricolati nelle Universita' libere anteriormente all'anno scolastico 1922-923)). 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva