Art. 85
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[1](Art. 119 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 5 della legge 30 maggio 1875, n. 2513 - Articoli 1 e 4 della legge 28 maggio 1903, n. 224).
[2]Le tasse e sopratasse scolastiche per le Universita' e per gli Istituti superiori sono fissate dalla tabella G annessa al presente testo unico.
[3]Il pagamento fatto per una delle Universita' o Facolta' sara' computato anche quando lo studente si trasferisca in altre.
[4]Le sopratasse di esame si verseranno dagli studenti nella cassa dell'Universita' od Istituto, prima della iscrizione agli esami. Il fondo annualmente costituito dalle sopratasse versate dagli studenti sara' erogato interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici e distribuito in ragione del numero degli esami cui ciascun membro avra' preso parte.
[5]Coloro i quali sono ammessi a frequentare come uditori qualche corso particolare nella Universita', sono tenuti a pagare una quota delle tasse d'iscrizione e della sopratassa di cui nella tabella G.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva