Art. 86
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 120 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]L'uditore puo' chiedere ed ottenere un certificato di frequentazioni o di subito esame, del corso di lezioni, al quale sia stato regolarmente iscritto, mediante la tassa stabilita per questi documenti.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva