Art. 88
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[1](Art. 125 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi che aprono l'adito al grado a cui aspirano. Tuttavia le Facolta' formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare una ordinata ripartizione dei loro studi.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva