Art. 88

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[1](Art. 125 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi che aprono l'adito al grado a cui aspirano. Tuttavia le Facolta' formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare una ordinata ripartizione dei loro studi.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art88 · fonte su Normattiva