Art. 89
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[1](Art. 4, ultimo comma, della legge 28 maggio 1903, n. 224).
[2]Nelle Universita' ov'e' maggiore il numero degli studenti, le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto ministeriale, su proposta del Consiglio accademico, purche' non s'interrompa il corso normale delle lezioni. Lo studente non potra' presentarsi all'esame che una sola volta per ogni sessione.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva