Art. 9
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[1](Art. 15 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Al termine d'ogni quinquennio, il Consiglio superiore presenta al ministro una relazione dello stato della istruzione superiore, con le osservazioni e proposte che stimera' convenienti. A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali delle autorita' scolastiche.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva