Art. 92
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[1](Art. 133 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Gli esami, tanto speciali quanto generali, superati in una delle Universita' del Regno, hanno lo stesso effetto legale in tutte le altre.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva