Art. 93

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[1](Art. 3 della legge 30 maggio 1875, n. 2513).

[2]Il numero degli esami e quello dei componenti le Commissioni esaminatrici, sara' determinato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art93 · fonte su Normattiva