Art. 93
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[1](Art. 3 della legge 30 maggio 1875, n. 2513).
[2]Il numero degli esami e quello dei componenti le Commissioni esaminatrici, sara' determinato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva