Art. 94
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[1](Art. 4 della legge 30 maggio 1875, n. 2513).
[2]Gli esami saranno pubblici, ed avranno luogo per ciascun candidato. Oltre i professori ufficiali, saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico, ed a preferenza tra i privati docenti.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva