Art. 95
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[1](Art. 12 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Non sara' valido e dovra' essere ripetuto in un altro anno ogni corso, per il quale, a cagione di assenza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare le 50 lezioni prescritte.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva