Art. 95

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 12 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Non sara' valido e dovra' essere ripetuto in un altro anno ogni corso, per il quale, a cagione di assenza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare le 50 lezioni prescritte.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art95 · fonte su Normattiva