Art. 97

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[1](Art. 141 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Universita' i certificati, i brevetti e le patenti che rendono abili all'esercizio di alcune particolari arti, professioni od uffici dello Stato, saranno determinati nei regolamenti delle Facolta' in cui vogliono essere fatti gli studi che a simili esami si riferiscono.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art97 · fonte su Normattiva