Art. 98

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[1](Art. 143 della legge 13 novembre l859, n. 3725).

[2]Le pene che le autorita' universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:

[3]1° l'ammonizione;

[4]2° l'interdizione temporaria da uno o piu' corsi;

[5]3° la sospensione dagli esami;

[6]4° l'esclusione temporaria dall'Universita'.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art98 · fonte su Normattiva