Art. 98
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[1](Art. 143 della legge 13 novembre l859, n. 3725).
[2]Le pene che le autorita' universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:
[3]1° l'ammonizione;
[4]2° l'interdizione temporaria da uno o piu' corsi;
[5]3° la sospensione dagli esami;
[6]4° l'esclusione temporaria dall'Universita'.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva