Art. 99

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 144 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]L'applicazione della prima di queste pene puo' essere fatta dal preside della Facolta', quella della seconda dal rettore, le altre due debbono essere pronunziate dalla Facolta'.

[3]L'applicazione delle prime due pene non puo' dar luogo a ricorso in fuori dell'ordine delle autorita' costituite nell'Universita'; per le altre vi sara' sempre luogo a ricorso al ministro.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art99 · fonte su Normattiva