Art. 99
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[1](Art. 144 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]L'applicazione della prima di queste pene puo' essere fatta dal preside della Facolta', quella della seconda dal rettore, le altre due debbono essere pronunziate dalla Facolta'.
[3]L'applicazione delle prime due pene non puo' dar luogo a ricorso in fuori dell'ordine delle autorita' costituite nell'Universita'; per le altre vi sara' sempre luogo a ricorso al ministro.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva