Art. 1
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[1]Legge sull'ordinamento del corpo della guardia di finanza
[2]Art. 1.
[3](Articolo 1 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[4]Il corpo della guardia di finanza dipende dal Ministero delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica ed e' deputato a:
- a)Impedire, reprimere e denunziare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;
- b)Tutelare gli uffici esecutivi della finanza;
- c)Vigilare per conto dello Stato ed anche per conto dei comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo;
- d)Concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.
[5]Nessuno appartenente al corpo della guardia di finanza puo' essere impiegato altrimenti che per il servizio del corpo medesimo, salvo il caso di cui all'articolo 5.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva