Art. 12-bis

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]((Le mancanze disciplinari dei sott'ufficiali e delle guardie di finanza del contingente sedentario sono punite:

[2]1° con l'ammonizione;

[3]2° con la sospensione dal soldo da tre a trenta giorni;

[4]3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti a pensione.

[5]Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme, contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina)).

Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art12bis · fonte su Normattiva