Art. 13
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[1]((Con le norme e nei limiti di competenza, che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 12 ed ai nn. 1 e 2 dell'art. 12 bis, sono pronunciate dai comandanti di brigata, di tenenza e di circolo, e le ultime anche dai capi di servizio, da cui i sottufficiali e le guardie del contingente sedentario dipendono:
- a)per lievi mancanze alle regole di servizio;
- b)per lievi mancanze alla disciplina;
- c)per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.
[2]La sospensione dal grado dei sott'ufficiali e la retrocessione a guardia comune delle guardie scelte sono pronunciate dal comandante del circolo da cui dipende il sott'ufficiale o la guardia scelta, sul conforme parere di una Commissione di disciplina, per notevoli mancanze alle regole di servizio od alla disciplina, le quali pero' non siano di tale gravita' da meritare castigo maggiore.
[3]La retrocessione dei sott'ufficiali, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo sono sancite dal Ministro delle finanze, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.
[4]La composizione e la procedura delle Commissioni di disciplina saranno determinate dal regolamento.
[5]Durante il giudizio disciplinare, l'imputato puo' essere trattenuto agli arresti in sala di disciplina.
[6]La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo, si applicano nei casi di:
- a)incorreggibilita' nelle mancanze suaccennate;
- b)abbandono del posto;
- c)diserzione semplice;
- d)carpito arruolamento;
- e)gravi mancanze, sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'applicazione delle pene maggiori, che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal Codice penale comune.
[7]E' espulso dal Corpo con perdita del diritto a pensione chi subisce condanna per reati contemplati dalla presente legge e pei delitti previsti dal Codice penale comune, nei casi che verranno determinati dal regolamento.
[8]Durante il giudizio penale all'imputato puo' essere sospesa la ferma di servizio, salvo la reintegrazione nel caso di assolutoria.
[9]Chi contrae matrimonio senza permesso e' incorporato definitivamente nelle compagnie di disciplina con la perdita del diritto a pensione.
[10]Se pero' appartiene al contingente sedentario, viene espulso dal Corpo con la perdita del diritto a pensione)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva