Art. 14-bis
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[1]((L'insubordinazione commessa per via di fatto, insulto o minaccia contro un superiore in grado o nel comando del Corpo della guardia di finanza, importa le pene rispettivamente stabilite negli articoli dal 125 al 127 e dal 130 al 133 del Codice penale per l'esercito, diminuite di uno o due gradi.
[2]La diminuzione di pena non si applica, quando la via di fatto costituisca un delitto, che a norma del Codice penale comune importi una pena piu' grave. In questo caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.
[3]Le disposizioni degli articoli 125, primo capoverso, e 136 del Codice penale per l'esercito non si applicano. E' applicabile invece la disposizione dell'articolo 135.
[4]Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:
- a)per truppa riunita, la riunione per cause di servizio di almeno quattro individui della guardia di finanza, non compresi l'offeso e lo offensore;
- b)per militari, gl'individui della guardia di finanza)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva