Art. 14-ter

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

((L'individuo della guardia di finanza, che per qualsiasi motivo usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 168 del Codice penale per l'esercito, diminuite di uno o due gradi)).

Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art14ter · fonte su Normattiva