Art. 14-ter
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((L'individuo della guardia di finanza, che per qualsiasi motivo usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 168 del Codice penale per l'esercito, diminuite di uno o due gradi)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva