Art. 15
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[1](Articolo 15 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]La guardia di finanza, che in servizio od occasione del servizio commettera', senza autorizzazione o senza necessita', vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrera' nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del codice penale per l'esercito.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva