Art. 16-bis
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[1]((E' revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'art. 11.
[2]L'ufficiale revocato che non conti meno di 15 anni di servizio avra' diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del regio esercito che incorrano nella medesima mancanza)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva