Art. 16-ter

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[1]((L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero, potra', durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla meta' del soldo.

[2]In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianita', che aveva nel giorno della sospensione)).

Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art16ter · fonte su Normattiva