Art. 16-ter
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[1]((L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero, potra', durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla meta' del soldo.
[2]In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianita', che aveva nel giorno della sospensione)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva