Art. 17-bis

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((Quando l'individuo della guardia di finanza, per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione e del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo la disposizione dell'articolo 43 dello stesso Codice)).

Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art17bis · fonte su Normattiva