Art. 19
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[1](Art. 19 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]Le onorificenze, le rimunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie, per ferite o per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva