Art. 20

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[1](Art. 20 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]I comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al corpo della guardia di finanza la vigilanza sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo e al fondo per le pensioni.

[3]E' percio' data facolta' al Governo del Re di aumentare, in corrispondenza al bisogno, il ruolo degli ispettori di circolo ed ufficiali, nonche' il contingente della guardia di finanza.

[4](Art. 9 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 8754).

[5]Per la sorveglianza sulle dogane, sulle privative, sul dazio di consumo e sulle imposte di produzione, l'amministrazione potra' mantenere, nei limiti della forza organica del corpo della guardia di finanza, e della relativa spesa, un contingente sedentario, costituito di agenti del corpo non piu' adatti al servizio attivo, o di individui congedati dal corpo medesimo per fine di ferma o per riforma, che possono essere riammessi, purche' abbiano i necessari requisiti, escluso quello dell'eta'.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art20 · fonte su Normattiva