Art. 22
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[1](Articolo 22 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]Due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza, saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza aventi piu' di 25 anni di servizio, o resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del loro mandato.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva