Art. 23
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[1](Articolo 23 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]Gli ufficiali della guarda di finanza rivestono le qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva