Art. 23

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Articolo 23 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]Gli ufficiali della guarda di finanza rivestono le qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art23 · fonte su Normattiva