Art. 24

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[1](Articolo 24 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]Il fondo attuale della massa del corpo e quello che verra' successivamente formandosi, sara' investito in rendita consolidata 5 %, intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinera' annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del Tesoro.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art24 · fonte su Normattiva