Art. 24
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[1](Articolo 24 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]Il fondo attuale della massa del corpo e quello che verra' successivamente formandosi, sara' investito in rendita consolidata 5 %, intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinera' annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del Tesoro.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva