Art. 26
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[1](Articolo 26 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]L'amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sara' affidata a un consiglio d'amministrazione, composto di sei impiegati superiori tratti dall'amministrazione finanziaria e dalla Corte dei conti e presieduto dal direttore generale delle gabelle.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva