Art. 29

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[1](Articolo 14 della legge 14 luglio 1891 n. 398)

[2]Per gli immediati bisogni del servizio potranno essere nominati all'ufficio di ispettore di divisione gli attuali ispettori superiori delle gabelle, che abbiano prestato servizio nel corpo della guardia di finanza. Fino al 31 dicembre 1895 agli esami per i posti di sottospettore della guardia di finanza potranno anche concorrere gli attuali impiegati delle dogane, che da due anni almeno godano uno stipendio non inferiore a lire 2000.

[3]Visto d'ordine di S. M.

[4]Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze G. COLOMBO.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art29 · fonte su Normattiva