Art. 5

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[1](Articolo 5 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]Il corpo della guardia di finanza fa parte delle forze militari di guerra dello Stato.

[3]Con regio decreto, proposto dal Ministro dalla guerra di concerto con quello delle finanze, entro l'anno dalla promulgazione della presente legge sara' provveduto alla formazione di guerra della guarda di finanza, ordinandola in compagnie e battaglioni per circoli.

[4]I quadri per questa formazione saranno presi nel personale graduato della guardia, ma il comando dei battaglioni sara' in massima affidato a ufficiali superiori dell'esercito.

[5]I battaglioni e le compagnie mobilitate dipenderanno dal Ministro della guerra, per essere impiegati a concorrere si' nelle operazioni dell'esercito di prima e seconda linea, si' nel servizio della milizia mobile e territoriale.

[6]Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio corpo, coll'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea; saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.

[7]In tempo di pace il Ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, fara' eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia finanza.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art5 · fonte su Normattiva