Art. 6
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[1](Art. 6 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]L'ammissione nel corpo della guardia di finanza si fa per arruolamento volontario.
[3]Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire cento per assegno di primo corredo.
[4]L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:
- a)di essere cittadino o naturalizzato;
- b)di essere celibe o vedovo senza prole;
- c)di avere compito il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno di eta'.
[5]Coloro pero' che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del corpo della guardia di finanza, o immediatamente o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a trentacinque anni compiuti;
- d)di avere tenuto sempre buona condotta;
- e)di avere una costituzione fisica sana e robusta;
- f)di saper leggere e scrivere;
[6](Art. 20 del R. decreto 1° dicembre 1889 n. 6509).
- g)di non aver subito condanne per reati che portino la pena dell'arresto per un tempo superiore nel massimo di cinque giorni, e della ammenda non superiore nel massimo a lire cinquanta, secondo le leggi penali generali.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva