Art. 6

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[1](Art. 6 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]L'ammissione nel corpo della guardia di finanza si fa per arruolamento volontario.

[3]Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire cento per assegno di primo corredo.

[4]L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

  • a)di essere cittadino o naturalizzato;
  • b)di essere celibe o vedovo senza prole;
  • c)di avere compito il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno di eta'.

[5]Coloro pero' che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del corpo della guardia di finanza, o immediatamente o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a trentacinque anni compiuti;

  • d)di avere tenuto sempre buona condotta;
  • e)di avere una costituzione fisica sana e robusta;
  • f)di saper leggere e scrivere;

[6](Art. 20 del R. decreto 1° dicembre 1889 n. 6509).

  • g)di non aver subito condanne per reati che portino la pena dell'arresto per un tempo superiore nel massimo di cinque giorni, e della ammenda non superiore nel massimo a lire cinquanta, secondo le leggi penali generali.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art6 · fonte su Normattiva