Art. 8
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[1](Articolo 1 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).
[2]Gl'inscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi che loro spetterebbe nel Regio esercito e nella Regia armata, finche' continuano a rimanere nella guardia stessa.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva