Art. 9
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[1](Art. 2 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n, 3754).
[2]Gl'inscritti di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel Regio esercito o nella Regia armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.
[3](Art. 9 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[4]Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva