Art. 1

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E'sospesa la importazione ed il transito:

  • a)Delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra, parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni di ogni sorta, delle viti gia' usati;
  • b)Delle piante e delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
  • c)Dei concimi vegetali o misti.

Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-13;1344~art1 · fonte su Normattiva