Art. 11
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[1]Le spese per ispezioni, per gli studi e per le visite, sono, a carico dello Stato. Quelle per la distruzione e per l'indennita' ai proprietari sono per una meta' a carico dello Stato e per una meta' a carico del Consorzio obbligatorio di provincie. Il carico di ciascuna provincia non potra' eccedere l'ammontare di una sovrimposta di 4 centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta governativa. E' autorizzato il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a formare, udito il parere della Commissione per la fillossera ed il Consiglio di Stato, la circoscrizione dei Consorzi di provincie come sara' consigliato dalle infezioni fillosseriche scoperte o che si potranno scoprire.
[2]Le sette provincie della Sicilia, sin dalla promulgazione della presente legge, formeranno unico Consorzio obbligatorio.
Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva