Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per i provvedimenti contro la fillossera per l'anno 1883 sara' iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio stesso una somma di lire 1,800,000, e nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata la somma da riscuotere a carico delle provincie. Unitamente al bilancio di definitiva previsione sara' presentata al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori eseguiti nell'anno in corso.
[2]Due mesi dopo la promulgazione della presente legge sara' nominata una Commissione composta di sei membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e due dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per riferire al Parlamento, prima del 15 marzo 1884, e dopo la campagna fillosserica del corrente anno, sopra lo stato e le condizioni della fillossera in Italia.
Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva