Art. 13
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[1]Per l'esecuzione della presente legge e' fatta facolta' al Governo del Re di nominare commissari Regi con giurisdizione sopra una o piu' provincie, delegando loro, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.
[2]E'pure fatta facolta' al Governo del Re di emettere mandati di anticipazione anche superiori alle lire 30,000.
Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva