Art. 15

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Nessun compenso e' dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate, promiscuamente con altre piante, viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero di Agricoltura a fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione.

Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-13;1344~art15 · fonte su Normattiva