Art. 17

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[1]Sara' punito con multa non minore di lire 500, e col carcere non minore di tre mesi, chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.

[2]Sara' punito con multa non minore di lire 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionata infezione fillosserica nell'altrui proprieta'.

Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-13;1344~art17 · fonte su Normattiva