Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sara' punito con multa non minore di lire 500, e col carcere non minore di tre mesi, chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.
[2]Sara' punito con multa non minore di lire 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionata infezione fillosserica nell'altrui proprieta'.
Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva