Art. 2
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Con decreti Reali si potranno estendere, in tutto od in parte, alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse nell'articolo precedente. Il divieto o le discipline pel trasporto possono, entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione Ministeriale applicate a territori nei quali si trovino uno o piu' centri d'infezione, e che percio' sono dichiarati infetti. Possono del pari essere decretati pei territori semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.
Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva