Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Con decreti Reali si potranno estendere, in tutto od in parte, alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse nell'articolo precedente. Il divieto o le discipline pel trasporto possono, entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione Ministeriale applicate a territori nei quali si trovino uno o piu' centri d'infezione, e che percio' sono dichiarati infetti. Possono del pari essere decretati pei territori semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.

Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-13;1344~art2 · fonte su Normattiva