Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sono permessi, dal 1° novembre al 31 maggio, la importazione ed il transito dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.
[2]E' data facolta' al Ministero di Agricoltura di permettere:
- a)L'importazione ed il transito delle vinacce fermentate e delle sanse destinate a solo oggetto di estrarne olio;
- b)L'introduzione, sino al 30 giugno, delle foglie di gelso provenienti da luoghi riconosciuti immuni da fillossera, e cio' a solo scopo di bachicoltura.
[3]Potra' lo stesso Ministero, con quelle norme che si crederanno necessarie, introdurre dall'estero vegetali, compresi nei divieti, per uso di pubblici Istituti di botanica, e nel solo caso di accertata provenienza immediata da luoghi in cui non si coltiva affatto la vite.
Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva