Art. 3

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[1]Sono permessi, dal 1° novembre al 31 maggio, la importazione ed il transito dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.

[2]E' data facolta' al Ministero di Agricoltura di permettere:

  • a)L'importazione ed il transito delle vinacce fermentate e delle sanse destinate a solo oggetto di estrarne olio;
  • b)L'introduzione, sino al 30 giugno, delle foglie di gelso provenienti da luoghi riconosciuti immuni da fillossera, e cio' a solo scopo di bachicoltura.

[3]Potra' lo stesso Ministero, con quelle norme che si crederanno necessarie, introdurre dall'estero vegetali, compresi nei divieti, per uso di pubblici Istituti di botanica, e nel solo caso di accertata provenienza immediata da luoghi in cui non si coltiva affatto la vite.

Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-13;1344~art3 · fonte su Normattiva