Art. 4

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In conformita' del R. decreto 3 marzo 1881, numero 88 (Serie 3ª), e' data facolta' al Ministero stesso di introdurre nell'isola di Montecristo magliuoli di specie o varieta' di viti americane riconosciute resistenti alla fillossera, all'esclusivo scopo di formarvi un vivaio a spese e sotto la direzione della Amministrazione dell'agricoltura e previe le cautele che udito il parere della Commissione della fillossera, saranno riconosciute necessarie.

Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-13;1344~art4 · fonte su Normattiva