Art. 5
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[1]Le persone delegate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio alla sorveglianza per la ricerca della fillossera hanno diritto di entrare dovunque sono viti per praticarvi le volute indagini.
[2]I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale per conoscere, senza ritardo, se in qualche localita' sianvi indizi di invasione fillosserica.
[3]I sindaci ed i sottoprefetti, i quali venissero, per denunzia di qualsiasi cittadino od associazione od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della fillossera sopra qualsiasi pianta di vite, entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente, e possibilmente per telegrafo, informarne il prefetto della provincia ed il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva