Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dispone che, a mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la localita' sospetta.

[2]Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udito il Comitato per la filossera, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

[3]Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovra' venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.

[4]Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facolta' di accordare ai proprietari dei vigneti infetti una sovvenzione non maggiore di lire 100 per ettaro, a condizione che venga adoperato quel metodo curativo che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso del Comitato per la fillossera.

[5]Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, puo' il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra, rendere obbligatorio pel territorio di uno o di piu' comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla provincia.

Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-13;1344~art6 · fonte su Normattiva