Art. 8

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[1]Ai proprietari colpiti dalle disposizioni dell'articolo precedente sono liquidate le indennita' sulle basi seguenti:

[2]Per le viti infette sara' tenuto conto del grado d'infezione e della loro presumibile durata; per le viti sane, della loro presumibile durata in rapporto al pericolo d'invasione al quale erano esposte.

[3]Il giudizio circa gli elementi in ordine al grado d'infezione, indicati dal delegato nel verbale di cui sopra, e circa la presumibile durata delle viti, sara' pronunziato ed indicato in apposito verbale da una Commissione permanente, nominata per ogni gruppo d'infezione, presieduta da un delegato per la ricerca della fillossera e composta di due periti, uno nominato dalla Deputazione provinciale e l'altro dal presidente del Tribunale civile, ai quali saranno corrisposti gli onorari dallo Stato, secondo quanto verra' determinato dal regolamento.

[4]La indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni, di che all'articolo precedente, non puo' essere sottoposta al giudizio ne' della suddetta Commissione, ne' del magistrato.

[5]Nel caso venga vietata la coltivazione nei terreni, ove la vite e' frammista ad altre culture, il proprietario ha diritto ad una indennita' corrispondente al fitto che potrebbe aversi dai terreni stessi durante il divieto, deduzione fatta dei raccolti di cui il proprietario continua ad usufruire.

[6]Questa indennita' pei terreni tenuti esclusivamente a vigneto non e' corrisposta al proprietario che nel caso in cui il divieto si prolunghi al di la' del periodo di resistenza assegnato alle viti, ed e' calcolata secondo il fitto che potrebbe aversi dal terreno in relazione alle culture che vi si potrebbero praticare, esclusa la vite. Ove venga permessa la coltivazione di questi ultimi terreni prima che scada il periodo di resistenza assegnato alle viti, e' tenuto conto dell'utile che puo' ottenersi dalle coltivazioni permesse in diminuzione delle somme dovute al proprietario.

[7]Il divieto d'impiantare viti, o quello parziale di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non da' in nessun caso ai proprietari diritto a compenso.

Testo vigente dal 1 giugno 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-13;1344~art8 · fonte su Normattiva