Art. 100
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La somma occorrente per i premi di rafferma, per gli assegni alla massa individuale e per le gratificazioni indicate nell'articolo precedente sara' annualmente inscritta nel bilancio della marina al pari di ogni altra competenza del corpo reale equipaggi. Per contro, le somme sborsate dai volontari di un anno, di cui all'art. 79, saranno versate all'erario.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva