Art. 102
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[1]Perdono il diritto ai premi di rafferma ed alla gratificazione i militari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione od incorsi in condanne a pene criminali inflitte dai tribunali ordinari, od in qualunque condanna dei tribunali militari.
[2]In caso di sospensione di grado o di classe, perdona le quote dei premi di rafferma corrispondenti alla durata della sospensione.
[3]La retrocessione del sottufficiale non puo' essere pronunziata che dal ministro, sentito il parere di un consiglio di disciplina, e dai comandanti delle navi nei casi previsti dai regolamenti.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva