Art. 105

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[1]Oltre alle leve ordinarie, possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sui giovani soggetti alla leva marittima che ancora non raggiungessero l'eta' per essere chiamati alla leva ordinaria.

[2]In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potra' farsi con decreto reale.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art105 · fonte su Normattiva