Art. 106
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Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gl'individui indicati nell'art. 3 della presente legge, ancorche' non concorrano nei medesimi le varie condizioni ivi specificate, i quali entro l'anno in cui e' operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° od il 20° anno di eta'.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva